IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
   Vista la deliberazione della Giunta  provinciale  del  21  ottobre
2013 n. 1584; 
 
                              E m a n a 
 
il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento disciplina la delega di funzioni al/alla
Presidente della Provincia in materia contenziosa. 
  2. Il presente regolamento disciplina, inoltre, l'organizzazione  e
le  competenze  dell'Avvocatura  della   Provincia,   in   esecuzione
dell'articolo 3, commi 1, 2 e 3, e dell'articolo 4,  comma  1,  della
legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche. 
  3.  Il  presente  regolamento  disciplina  altresi'  il   contratto
individuale di lavoro  degli  avvocati  e  delle  avvocate  assegnate
all'Avvocatura della  Provincia,  in  applicazione  dell'articolo  23
della legge 31 dicembre  2012  n.  247,  nel  rispetto  dei  principi
contenuti in tale legge.