IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 21 ottobre 2013 n. 1584; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina la delega di funzioni al/alla Presidente della Provincia in materia contenziosa. 2. Il presente regolamento disciplina, inoltre, l'organizzazione e le competenze dell'Avvocatura della Provincia, in esecuzione dell'articolo 3, commi 1, 2 e 3, e dell'articolo 4, comma 1, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche. 3. Il presente regolamento disciplina altresi' il contratto individuale di lavoro degli avvocati e delle avvocate assegnate all'Avvocatura della Provincia, in applicazione dell'articolo 23 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, nel rispetto dei principi contenuti in tale legge.